SANZIONI AMMINISTRATIVE
ANM effettua quotidianamente controlli a campione sui viaggiatori che sono tenuti per legge e per regolamento a munirsi di titolo di viaggio valido, a convalidarlo all'inizio del viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta al personale incaricato ai controlli.
Sulla modalità di validazione, conservazione ed esibizione del titolo di viaggio, consulta la sezione relativa al regolamento viaggiatori.
I titolari di abbonamento elettronico mensile ed annuale devono convalidare il titolo ogni volta che accedono ad un mezzo di trasporto pubblico; per la violazione di quest’obbligo è prevista una sanzione fissa pari a 6,00 euro.
I clienti che utilizzano un titolo di viaggio contraffatto o alterato, anche in buona fede, sono passibili del sequestro del titolo di viaggio, delle sanzioni previste dalla legge regionale e di denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 465 del Codice Penale.
SANZIONI PREVISTE PER I VIAGGIATORI SPROVVISTI DI TITOLO DI VIAGGIO
Le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori privi di biglietto sono regolate dall'art. 40 della Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002, e successive modifiche e integrazioni, che prevede:
a) PER I TRASPORTI URBANI:
i. il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;
ii. la sanzione amministrativa pari a 100 volte l’importo del titolo di viaggio di corsa semplice, oltre spese di notificazione
b) PER I TRASPORTI EXTRAURBANI:
i. il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;
ii.la sanzione amministrativa pari a centoventi volte la tariffa ordinaria extraurbana di corsa semplice di valore più basso, prevista dal sistema tariffario regionale, oltre la spesa di notificazione.”
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di €6,00 per i titolari di abbonamento elettronico che con convalidano lo stesso al momento dell’accesso su ciascun mezzo di trasporto.
Personale ANM con qualifica di Agente di Polizia Amministrativa effettua controlli a campione, provvede all’accertamento e a eventuale contestazione della violazione. Qualora il trasgressore, invitato alla conciliazione in via breve, si rifiuta, gli Agenti sono tenuti a redigere dettagliato rapporto di accertamento e contestazione della violazione. Quando il verbalizzato è un minore, A.N.M. provvede a notificare la violazione al tutore entro 90 giorni dall'accertamento.
Clicca qui per consultare il prospetto delle sanzioni applicabili per il mancato possesso del titolo di viaggio
UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE
A.N.M. S.p.A.
Via B. Tanucci n. 33 80137 – Napoli
APERTO LUN - VEN ORE 9.00 - 13.00
Gli uffici sono aperti al pubblico esclusivamente per pagamento verbali/ ordinanze di ingiunzione e per presentazione abbonamenti.
Scarica QUI in nuovo prospetto delle sanzioni applicabili in vigore dal 1 Settembre
PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA (OBLAZIONE) E PRESENTAZIONE ABBONAMENTO
La stessa legge consente, per le sanzioni di cui ai punti a) e b), il pagamento in forma ridotta di un importo pari al 50% della sanzione oltre alla tariffa di corsa semplice e alle spese di procedimento, se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dall'accertamento dell'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori).
Se pagata entro 5 giorni dall'accertamento dell'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori), l’oblazione viene calcolata in misura del 30% della sanzione oltre alle spese di procedimento.
Le stesse sanzioni si applicano anche ai viaggiatori titolari di abbonamento mensile o annuale che non siano in grado di mostrarlo ai controllori. Tuttavia, la legge prevede la trasformazione della multa originaria in una sanzione di soli 6,00 € per chi esibisce entro 5 giorni dall'infrazione l'abbonamento personale, convalidato prima dell'infrazione.
In tal caso, l'abbonamento può essere esibito recandosi personalmente, muniti di documento di identificazione, presso la sede di A.N.M. S.p.A. - Gestione Sanzioni, in Via Bernardo Tanucci n. 33 - Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE
Il pagamento dell'oblazione può essere effettuato:
a) Direttamente nelle mani dell'agente accertante, il quale è tenuto a rilasciare una ricevuta numerata nella quale è indicato l’esatto importo versato;
b) utilizzando il bollettino di pagamento postale allegato al verbale, oppure effettuando il versamento su conto corrente postale n°813808 intestato a: A.N.M. S.p.A. Via Giambattista Marino n. 1- 80125 - Napoli indicando nello spazio riservato alla causale numero e data del verbale.
c) presso l'Ufficio clienti in via B. Tanucci 33, muniti di documento valido ed esclusivamente con POS
ISTANZE
I viaggiatori sanzionati perché sprovvisti di titolo di viaggio possono inviare scritti difensivi e documenti a loro discolpa. L'istanza può essere proposta esclusivamente per iscritto dall'interessato facendo pervenire entro 30 giorni dalla violazione (o dalla notifica al tutore, in caso di minori) una nota difensiva debitamente sottoscritta corredata di copia del documento di riconoscimento e dei necessari documenti allegati, indirizzata a:
A.N.M. S.p.A.
Gestione Sanzioni
Via B. Tanucci n. 33
80137 – Napoli
Eventuali titoli di viaggio facenti parte della documentazione a supporto dell'istanza, vanno allegati in copia fronte/retro. L'interessato può chiedere di essere sentito (art.18 legge 689/81).
Le istanze (di cui si puù scaricare il modello) pervenute oltre il termine dei 30 giorni, scritte a nome di terzi o prive di documentazione non verranno prese in considerazione. Ciascuna istanza di ricorso viene valutata dagli uffici competenti, i quali esaminano la documentazione prodotta e verificano per quanto possibile tutte le circostanze del caso.
L’A.N.M. S.p.A., se ritiene motivata l’istanza, la può accogliere emettendo un provvedimento di annullamento e archiviazione del processo verbale o, in caso contrario, può rigettarla e confermare la sanzione. In ogni caso, ANM S.p.A. si impegna a rispondere per iscritto alle istanze di ricorso.
L'invio di istanza di ricorso non interrompe i termini per il pagamento in forma ridotta. Pertanto, trascorsi 60 giorni dall'emissione del verbale (o dalla notificazione al tutore in caso di minore), non si ha più diritto al pagamento della oblazione ma si è obbligati, in mancanza di un provvedimento di archiviazione, al pagamento della sanzione intera per l'estinzione dell’illecito.
ORDINANZA DI INGIUNZIONE
In caso di esito negativo dell'eventuale istanza presentata dall'interessato o, se questi non si avvale della possibilità di pagamento in forma ridotta, trascorsi i 60 giorni dall'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori), l'A.N.M. S.p.A. emette ordinanza di ingiunzione di pagamento per una somma pari alla sanzione intera maggiorata del costo del titolo di corsa semplice dovuto, oltre le spese di procedimento e le spese di notifica. Gli importi sono soggetti a variazione per adeguamento delle tariffe.
PAGAMENTO ORDINANZA DI INGIUNZIONE
Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato, entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto mediante versamento in conto corrente postale valendosi dell'unito bollettino prestampato pagabile anche on-line. Oppure presso l'Ufficio clienti in via B. Tanucci 33, muniti di documento valido ed esclusivamente con POS.
In caso di mancato pagamento, si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute, con le ulteriori maggiorazioni previste dalla normativa vigente.
In caso di avvenuto pagamento del verbale prima della notificazione dell'ingiunzione, l'ordinanza stessa è da ritenersi nulla previo invio della copia della relativa ricevuta di pagamento da trasmettere via mail all’indirizzo [email protected];
La somma versata in misura inferiore od oltre il termine previsto di 30 giorni dalla data di notificazione sarà ritenuta acconto all’iscrizione a ruolo.
OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA DI INGIUNZIONE
Ai sensi dell'Art. 22 e ss. della Legge n. 689 del 24.11.1981, contro l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. La data di notifica è quella del timbro postale come disposto dalla legge n. 890 del 20/11/1982 e s.m.i.
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